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Credito d’imposta 4.0: indicazioni per il rispetto della normativa in materia ed evitare le sanzioni

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Credito d’imposta 4.0: indicazioni per il rispetto della normativa in materia ed evitare le sanzioni

Il presente articolo, vuole essere una guida per agevolare le imprese che hanno usufruito del credito d’imposta 4.0, a rispettare la normativa vigente ed evitare le sanzioni in cui si potrebbe incorrere in caso di negligenza o imprudenza nell’utilizzo dell’agevolazione.

Le sanzioni in cui si può potenzialmente incorrere, sono di 3 tipi:

  1. Sanzioni amministrative: significa che oltre a restituire il credito d’imposta compensato, si rischia di incorrere in una sanzione che molto spesso è pari al 100% della stessa agevolazione maturata;
  2. Reati tributari: nel caso in cui il credito compensato e indebitamente accertato superi la soglia di € 50.000,00 annuale (cosa che capita molto spesso), si rischia un procedimento penale e la reclusione fino a sei anni;
  3. Reati 231: dal 2020 si aggiunge anche una responsabilità sulla persona giuridica, ovvero sulla società, che rischia di pagare altre somme e soprattutto la revoca di agevolazioni e altre sanzioni interdittive.

 

Gli adempimenti principali a cui ottemperare sono in sintesi:

  1. presenza dei beni funzionanti presso l’azienda;
  2. possesso dell’autocertificazione con cui si dichiari che i beni abbiano i requisiti previsti dalla normativa, accompagnata da una descrizione tecnica di come il bene soddisfa ogni singolo requisito (non è sufficiente una autocertificazione generica);
  3. in alternativa al punto 2, possesso di una perizia asseverata, rilasciata da un tecnico a favore dell’impresa. Non sono valide le perizie e/o le attestazioni rilasciate dal fornitore. Ai fini della normativa non hanno nessun valore;
  4. corretta fatturazione con inserimento della dicitura prevista dalla normativa “Bene agevolato con credito d’imposta di cui ai commi da 1056 a 1058 dell’articolo 1, della L. 178/2020 e ss.mm.ii.”;
  5. conservazione di tutta la documentazione: fatture, D.D.T., contratti, pagamenti ecc.;
  6. bene interconnesso e mantenimento del requisito per l’intero periodo previsto dalla normativa e redazione di REPORT di interconnessione periodici (es: mensili).

Tali punti vengono approfonditi nelle sezioni successive.

Inquadramento

L’agevolazione del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 è una delle più importanti opportunità utilizzate dalle imprese per sostenere l’acquisto dei propri impianti.

Il credito d’imposta è strettamente collegato al possesso da parte dei beni strumentali inseriti in azienda di alcuni importanti e ben dettagliati requisiti previsti dalla norma, il cui possesso deve essere accertato e dichiarato dalla stessa impresa secondo due modalità ancorate al costo del bene: un’apposita perizia, che nel corso degli anni ha spesso cambiato forma tra giurata e asseverata oppure un’autocertificazione del rappresentante legale.

Perizia e autocertificazione sono i due strumenti identificati dalla norma tramite cui l’impresa può “certificare” che il bene oggetto di investimento abbia i requisiti obbligatori per poter ottenere il credito d’imposta.

L’obbligo di certificare i requisiti tramite perizia è collegato al valore dell’investimento effettuato. Nel corso degli anni, tale valore di riferimento è variato più volte ma, in linea di massima, per la maggior parte del tempo, la perizia è richiesta per beni strumentali di importo maggiore di € 300.000,00. Se il bene acquistato ha un costo inferiore, la perizia può essere sostituita dall’autocertificazione a cura e responsabilità dell’amministratore/legale rappresentante/titolare.

ATTENZIONE: la maggior parte degli errori riguardano proprio le perizie e ancor più le autocertificazioni con cui vengono “accertati” i requisiti della norma e che non vengono quasi mai accompagnate dall’analisi tecnica che dovrebbe spiegare come i requisiti obbligatori vengono rispettati nel caso concreto.

Quali sono i requisiti che devono possedere i beni

I beni strumentali agevolabili devono rientrare ed avere le caratteristiche tecniche previsti dagli allegati A e B della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017):

Allegato A (beni materiali);

Allegato B (beni immateriali)

Tali requisiti non sono mai stati modificati fin dalla prima introduzione normativa e sono:

  • controllo per mezzo di Cnc e/o Plc;
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Cosa si intende per avvenuta interconnessione

Affinché un bene, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
  2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Per quanto tempo il bene deve essere interconnesso

Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha infatti precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.

Ne deriva la necessità di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020.

Quindi la domanda è “Visto che l’onere della prova è dell’azienda utilizzatrice, quale documentazione dovrà produrre e per quanto tempo la dovrà conservare?”

La legge non ha precisato per quanto tempo né come sia necessario conservare i dati atti a dimostrare, in futuro, il soddisfacimento continuativo dei requisiti durante il periodo di fruizione dell’agevolazione fiscale.

Per quanto riguarda il credito d’imposta si considera l’8° anno del periodo dichiarativo, tenendo a mente che il conteggio parte dall’ultima annualità di fruizione del beneficio (es. 3 anni per il credito 4.0 della L. 178/2020; quindi 8+3 = 11 anni da oggi se oggi iniziassimo a fruire del beneficio).

Appare evidente che in caso di una verifica da parte dell’autorità preposta, durante il periodo di fruizione del beneficio fiscale (periodo di ammortamento del bene, nel caso minimo 3 anni per il credito d’imposta 4.0), la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrebbe risultare piuttosto semplice in quanto legati alla quotidianità dell’impostazione produttiva in ottica 4.0.

Diverso è il caso in cui, dopo diversi anni dalla fine del periodo “obbligatorio” di mantenimento delle caratteristiche, venga richiesta la dimostrazione del rispetto dei requisiti.

IMPORTANTE: consigliamo al riguardo di documentare il permanere dei requisiti attraverso la produzione regolare di rapporti di produzione, di schermate relative all’interconnessione della macchina (REPORT), di fotografie dell’interfaccia uomo-macchina (HMI) in cui sia visibile la data o questa venga sovrimpressa dal dispositivo fotografico (foto georeferenziate) o di altro materiale appropriato per il proprio processo produttivo magari prendendo ispirazione dall’analisi tecnica svolta in fase di attività peritale.

Queste operazioni potrebbero essere svolte con una costante cadenza periodica (es: mensilmente o bimestralmente) ed archiviata in apposito fascicolo informatico.

Tale obbligo ricade anche sulle imprese che hanno documentato l’avvenuta interconnessione mediante perizia redatta da un ingegnere o da un perito abilitato. La perizia, infatti, attesta l’avvenuta interconnessione e il rispetto delle caratteristiche tecniche elencate nell’Allegato A ma non rappresenta una prova documentata a garanzia del mantenimento di quei requisiti negli anni successivi, che invece è a cura dell’impresa.