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FRI-TUR: incentivi per gli investimenti delle imprese turistiche

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FRI-TUR: incentivi per gli investimenti delle imprese turistiche

FRI-Tur
(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo)

 

Estremi normativi

  • Decreto del Ministero del Turismo e M.E.F. del 28 dicembre 2021;
  • Avviso del Ministero del Turismo del 05 agosto 2022.

 

Risorse e stanziamenti

Sono stati stanziati 780 milioni di Euro totali ripartiti nel modo seguente: 40 mln nel 2022 e 2023, 50 mln nel 2024 e 2025 oltre a 600 mln a valere sul fondo FRI (Fondo Rotativo Imprese).
Il 50% delle risorse saranno riservate agli interventi volti al supporto degli interventi di riqualificazione energetica ed un’ulteriore riserva del 40% è riservata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Finalità

Le finalità da raggiungere riguardano il miglioramento dei servizi di ospitalità ed il potenziamento delle strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale con un focus su:

  • interventi di riqualificazione energetica e antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.

Chi può partecipare

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica (L. 96/2006);
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici).

 

Requisiti

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino ai 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione. I requisiti sono:

  • avere una sede legale e/o operativa ubicata sul territorio nazionale e dimostrare l’idoneo titolo di disponibilità dell’immobile oggetto di intervento;
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • non essere destinatarie della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm. ii;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
  • non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • essere in regola con il DURC;
  • essere in regola con la normativa antimafia vigente;
  • avere una situazione di regolarità fiscale.

Progetti ammissibili

Le spese possono essere considerate ammissibili, tra gli altri requisiti, soltanto se strettamente funzionali alla realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:

  • riqualificazione energetica delle strutture (art. 2 Decreto MISE del 6 agosto 2020);
  • riqualificazione antisismica (art. 16-bis comma 1 lett. i del D.P.R. 917/1986);
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri (art. 3 comma 1 lettere b, c,d, ed e.5 del D.P.R. 380/2001) purché strettamente funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (in conformità alla L. 13/1989 e al D.P.R. 503/1996);
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali relativi alle strutture di cui all’art. 3 della L. 323/2000;
  • interventi di digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, con riferimento alle spese previste dall’art. 9 comma 2 del D.L. 83/2014 ossia:
    a. impianti wi-fi solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
    b. siti web ottimizzati per il sistema mobile;
    c. programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché’ in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
    d. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
    e. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
    f. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
    g. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per finalità riconducibili agli interventi di cui alle lettere da a) a f);
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che sia funzionale ad almeno uno degli interventi di sopra richiamati, esclusa la digitalizzazione.

IMPORTANTE. Gli interventi dovranno recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione e il progetto dovrà obbligatoriamente essere corredato da una relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala.

IMPORTANTE. Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione Europea contenente gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2020/852 nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). La compatibilità ed il rispetto delle normative europee appena citate dovrà essere attestata, per tutte le opere edili-murarie e impiantistiche, sia interne che esterne, da certificazioni rilasciate da parte di certificatori indipendenti.

Ulteriori caratteristiche dei progetti

  • i programmi di investimento devono essere organici e funzionali all’attività esercitata dalla proponente;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo;
  • essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;
  • prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000 (diecimilioni/00);
  • essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva e non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie.

Variazioni dei progetti

Le variazioni riguardanti operazioni societarie, variazioni soggettive, nonché quelle riguardanti il progetto di investimento candidato e ammesso, dovranno essere previamente comunicate ed approvate dal Ministero.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese di investimento necessarie alla realizzazione dei progetti sopra indicati, sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.

Tempistiche di realizzazione dei progetti

  • sono ammissibili gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda telematica di partecipazione;
  • in ogni caso i progetti di investimento devono iniziare entro 6 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento;
  • essere conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento;
  • sulla base di motivata richiesta dell’impresa, il Ministero può autorizzare una proroga non superiore a 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2025.

 

Agevolazioni concedibili ed intensità di aiuto

Gli incentivi sono articolati nel contributo diretto alla spesa e nel finanziamento agevolato.
Il contributo diretto alla spesa (fondo perduto) è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato:

  • 30% per le imprese di dimensione micro;
  • 23% per le imprese di piccola dimensione;
  • 18% per le imprese di media dimensione;
  • 10% per le imprese di grande dimensione.

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla spesa.

Il Finanziamento Agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi), inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati all’effettiva durata del Programma di investimento e decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

IMPORTANTE. Al Finanziamento agevolato è associato un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione.
Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il Soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziare non agevolate.

Cumulabilità delle agevolazioni

Gli incentivi in questione NON sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi.

Disciplina aiuti di Stato

Le agevolazioni sono erogate in regime di esenzione (Reg. 651/2014).

Modalità di erogazione

Le agevolazioni sono erogate sulla base di S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) in massimo 3 tranches, compresa quella relativa all’erogazione del SALDO.
Il primo S.A.L. non può essere inferiore al 20% del totale degli incentivi riconosciuti e la prima richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del Provvedimento di concessione.
La somma dei primi 2 SAL non può superare l’80% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante. Il SALDO non può quindi essere inferiore al restante 20%.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente on-line tramite la procedura informatica che sarà messa a disposizione sul sito di Invitalia. Le imprese, previa registrazione, possono presentare l’istanza dalle ore 12.00 del 1° marzo e fino alle ore 12.00 del 31 marzo.

Per poter inviare l’istanza occorre:
– e-mail e PEC;
– firma digitale;
– SPID di livello 2.

Le istanze verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni ed aiuto alla predisposizione delle richieste di agevolazione.
Per info: 0975 35 44 66 oppure e-mail critone@genusweb.it oppure costantino@genusweb.it