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Piano Transizione 5.0: il nuovo credito d’imposta per la transizione energetica e digitale delle imprese

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Piano Transizione 5.0: il nuovo credito d’imposta per la transizione energetica e digitale delle imprese

Lo scorso 26 Febbraio il M.I.M.I.T. (Ministero delle Imprese e del Made In Italy) ha approvato il D.L. n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024) con una serie di importanti misure per le imprese finalizzate ad incentivare l’efficientamento dei processi produttivi, riducendo i consumi energetici ed orientando le stesse verso la sostenibilità e lo sviluppo green.

Questi incentivi sono contenuti nel “Piano Transizione 5.0” che si sostanzia in un credito d’imposta.

Lo stanziamento complessivo è pari a 6,3 miliardi di Euro.

Principio alla base del credito 5.0

L’obiettivo primario del Piano Transizione 5.0 è rappresentato dalla volontà di supportare le imprese per gli investimenti nel campo dell’innovazione, della transizione digitale ed ecologica e sostenerne la competitività.

Il principio di base è molto semplice: chi si efficienta maggiormente, cioè chi ridurrà maggiormente le proprie emissioni, sarà destinatario di un credito d’imposta maggiore.

Chi può richiedere il credito

Possono richiedere il credito tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e alla regolarità del DURC.

Dal beneficio sono esclusi i liberi professionisti.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 che rappresentino un progetto di innovazione da cui sia possibile conseguire una riduzione certificata dei consumi energetici pari ad almeno:

  • al 3% se riferito all’intera struttura produttiva in cui viene ubicata l’investimento;
  • al 5% se riferito ai soli processi produttivi interessati dall’investimento.

Quali sono i beni ammissibili

La finalità del progetto di investimento deve essere l’efficientamento energetico, l’innovazione e la digitalizzazione dell’impresa.

All’interno di questa logica, sono finanziabili i beni strettamente funzionali all’attività esercitata, di cui all’ Allegato A (beni materiali) e Allegato B (beni immateriali) della L. 232/2016 a condizione che:

  • siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • si consegua una riduzione certificata dei consumi secondo le soglie minime prima riportate.

 

Ai beni di cui all’Allegato B (beni immateriali), ai fini della presenta agevolazione si aggiungono:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

 

IMPORTANTE: in altre parole i beni ammissibili sono gli stessi del credito d’imposta 4.0. Ciò significa che devono avere gli stessi requisiti (5+2) ed essere interconnessi ma, in aggiunta, complessivamente considerati devono anche permettere di conseguire un risparmio energetico certificato.

Nell’ambito del più ampio progetto di innovazione che consegue la riduzione dei consumi energetici, è possibile agevolare:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

 

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:

  1. prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 

Nel caso in cui vengano inseriti moduli di cui al punto 2) o al punto 3), ci sarà una maggiorazione del costo rispettivamente pari al 120% o al 140%.

IMPORTANTE: i beni sono vincolati all’impresa sino al 31 dicembre del 5° anno successivo la data di completamento degli investimenti.

  • le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Aliquote di agevolazione

Le aliquote di agevolazione sono nove e variano in funzione del risparmio conseguito con la realizzazione dell’investimento e dall’ammontare dello stesso.

Quota di investimento

Struttura produttiva:

3% ≤ riduzione ≤ 6%

Processo interessato dall’investimento

5% ≤ riduzione ≤ 10%

Struttura produttiva:

6% < riduzione ≤ 10%

Processo interessato dall’investimento

10% < riduzione ≤ 15%

Struttura produttiva:

riduzione > 10%

Processo interessato dall’investimento:

riduzione > 10%

Fino a 2,5 MLN

35% 40%

45%

Da 2,5 MLN a 10 MLN

15%

20%

25%

Da 10 MLN a 50 MLN 5% 10%

15%

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24, entro il 31/12/2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Irrilevanza fiscale del credito d’imposta e cumulabilità

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito 5.0 non è cumulabile con il credito 4.0 né con il credito d’imposta ZES UNICA.

Modalità di richiesta del credito

Il credito d’imposta 5.0, a differenza del credito 4.0, non è un aiuto automatico. Questo significa che occorre seguire un preciso iter agevolativo così sintetizzato:

  1. presentare una comunicazione telematica al G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) contenente:
    • certificazione ex ante, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite l’investimento;
    • descrizione dettagliata del progetto;
    • descrizione dei costi dei beni ed interventi previsti nell’investimento.
  1. il G.S.E. verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto “prenotato”;
  2. inviare al G.S.E. le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento;
  3. comunicare il completamento dell’investimento corredando la documentazione con la certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione dell’investimento conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante. Alla stessa dovrà essere allegata anche la certificazione dei costi sostenuti rilasciata da un revisore contabile;
  4. il G.S.E. effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del beneficio (documentazione amministrativo-contabile e tecnica).

 

Soggetti tecnici con i quali occorre interfacciarsi

Certificatori del risparmio energetico

Le certificazioni ex ante ed ex post possono essere rilasciate soltanto da soggetti appositamente autorizzati che rispondono a criteri di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità. Sarà il M.I.M.I.T. a dettagliare gli ulteriori requisiti da possedere e gli ulteriori soggetti autorizzati.

Sono in ogni caso autorizzati a rilasciare tali certificazioni:

  1. gli E.G.E. ossia gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11339;
  2. le ESCo ossia le Energy Service Company, certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

 

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fruibile, ma in ogni caso per un importo non superiore ad € 10.000.

Revisore legale dei conti

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella Sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs. 39/2010.

I revisori devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore ad € 5.000.

Erogatori dei servizi di formazione

I costi per la formazione potranno essere ammissibili se le attività saranno erogate dai soggetti esterni che verranno individuati con successivo decreto del M.I.M.I.T.

Ulteriori adempimenti

Interconnessione

I beni dovranno essere interconnessi. Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
  2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Conservazione documentale ed apposizione dicitura

Si dovrà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili: contratti, fatture, D.D.T, pagamenti.

Le fatture e tutti i documenti riferiti all’acquisto dei beni interessati dal credito d’imposta, dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative: “Bene agevolato con credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. 19/2024.”.

 

Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni e supporto alla predisposizione delle richieste di agevolazione.

Per info chiamare allo 0975 354466 oppure tramite e-mail a critone@genusweb.it e costantino@genusweb.it