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Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2021: agevolazione del 50% e domande fino al 31 ottobre 2021

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Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2021: agevolazione del 50% e domande fino al 31 ottobre 2021

L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii., ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radio-televisive e radiofoniche locali e sulla stampa quotidiana a periodica, anche on-line.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) e da ultimo il “Decreto Sostegni Bis” (D.L. 73/2021, art. 67 comma 10) hanno apportato delle modifiche alla disciplina originaria.

Di seguito si fornisce una sintesi della misura ad oggi vigente.

I beneficiari

Il credito d’imposta è rivolto ai seguenti soggetti:

  • titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

Può presentare l’istanza anche chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno 2021.

Tipologia di investimenti

1° tipologia: stampa quotidiana e periodica, locale e nazionale (anche on-line)

Per gli investimenti pubblicitari da sostenere nel 2021 sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, il credito d’imposta potenzialmente usufruibile sarà pari al:

  • 50% del valore imponibile degli investimenti;
  • senza il calcolo del valore incrementale rispetto all’anno precedente (50% secco).

2° tipologia: emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (purché queste ultime non siano partecipate dallo Stato), analogiche o digitali

Per gli investimenti pubblicitari da sostenere nel 2021 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (purché queste ultime non siano partecipate dallo Stato), analogiche o digitali, il credito d’imposta potenzialmente usufruibile sarà pari al:

  • 50% del valore imponibile degli investimenti;
  • senza il calcolo del valore incrementale rispetto all’anno precedente (50% secco).

Esempio di calcolo:

Investimenti effettuati/da effettuare nel 2021: € 10.000 imponibili

Credito d’imposta teorico massimo: 50%*10.000 € = 5.000 €

Gli investimenti ammissibili dovranno essere riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali al netto delle spese accessorie.

Nel caso di acquisto di spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

Requisiti dei mezzi di informazione

I mezzi di informazione devono avere i seguenti requisiti:

a. essere registrati presso il competente tribunale;

b. essere registrati presso il R.O.C. (registro degli operatori di comunicazione);

c. dotati del Direttore responsabile. 

Spese escluse

Sono escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line.

Inoltre non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per forme di pubblicità che esulano dalla stampa, anche on-line, ed emittenti televisive/radiofoniche locali (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Sono altresì escluse le spese accessorie, di intermediazione ed ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Modalità di presentazione ed utilizzo

Le domande di “prenotazione” dovranno essere presentate su di una apposita piattaforma messa a disposizione l’Agenzia delle Entrate secondo un modello di istanza definito dalla medesima, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021.

Successivamente alla chiusura del termine per la prenotazione del credito, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà la lista dei richiedenti il bonus e la somma provvisoriamente assegnata.

L’iter si concluderà soltanto dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva con la quale i beneficiari attestano che gli investimenti previsti per il 2021 sono stati realizzati, adempimento che dovrà essere effettuato tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

A quel punto il dipartimento formerà l’elenco degli effettivi destinatari del tax credit e la somma effettivamente riconosciuta. Il contributo potrà essere “speso” soltanto in compensazione tramite il modello di pagamento F24, tramite codice tributo 6900, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione (dopo il 31 gennaio 2022).

L’importo, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta in cui il credito è stato maturato e nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento. 

 Regime di aiuto

In assenza di diversa disposizione normativa, anche per l’anno 2021 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50), convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, come peraltro confermato dal “decreto cura Italia” (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio” (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).

Lo Studio Genus è a disposizione per ulteriori informazioni e per l’invio dell’istanza di prenotazione.