loader image
Cerca
Close this search box.

Bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali ordinari

Ti trovi quì:
/
/
Bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali ordinari

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” materiali ed immateriali

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) tramite l’art. 1 commi 1051-1063, ha modificato la disciplina riguardante le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali rientranti nell’attività di impresa e professionale.

 I beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Possono accedere al beneficio anche i professionisti ed i forfetari ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.

 Beni agevolabili e beni esclusi

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, strettamente inerenti all’attività esercitata. Restano esclusi:

– beni usati;

– beni con un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;

– i fabbricati e costruzioni;

– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli);

– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono ammissibili anche i beni strumentali acquisiti tramite leasing finanziario: in tal caso la base di calcolo per il contributo sarà data dal costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Novità: sono ammissibili anche i beni immateriali (es: software) ordinari, ossia anche non ricadenti nella fattispecie del piano “Transizione 4.0”.

Misura del credito e tempistiche

* data prorogabile al 30/06/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

** data prorogabile al 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in delega F24.

La fruizione del beneficio spettante (quindi la possibilità di poter utilizzare in compensazione il credito maturato), è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC).

Credito d’imposta non imponibile e cumulabile

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.

Pertanto, come chiarito anche dalla Risposta n. 157 del 05/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta in questione può essere cumulato con il credito d’imposta mezzogiorno, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Restituzione del credito d’imposta

Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ulteriori adempimenti

Il contribuente dovrà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture dei beni interessati dal credito d’imposta, dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative: “Bene agevolato con credito d’imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 dell’articolo 1, della L. 178/2020”.

In caso di acquisto in leasing, la predetta dicitura dovrà essere inserita anche nel contratto di locazione finanziaria.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio Genus allo 0975 35 44 66.