Il pianto “Transizione 5.0” è stato introdotto con il D.L. 19/2024 il cui articolo 38 istituisce il CREDITO D’IMPOSTA 5.0
Lo Studio Genus si è già occupato di questa agevolazione in 2 precedenti articoli:
- Piano Transizione 5.0: il nuovo credito d’imposta per la transizione energetica e digitale delle imprese
- Credito d’imposta 5.0, l’agevolazione per l’innovazione ed il risparmio energetico
La Legge di Bilancio 2025 – L. 207/2024 – introduce interessanti novità volte a rendere tale agevolazione più accessibile, conveniente e soggetta a meno burocrazia.
Prima di procedere all’analisi delle novità appena introdotte, si fornisce una breve sintesi dell’agevolazione:
- concetto base: investire in beni strumentali materiali e/o immateriali 4.0 (Allegato A e B della L. 232/2016) che consentono di ottenere un risparmio energetico a livello di “struttura produttiva” oppure di “processo produttivo”. Chi si efficienta maggiormente, cioè chi ridurrà maggiormente le proprie emissioni/consumi, sarà destinatario di un credito d’imposta maggiore;
- chi può partecipare: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa;
- investimenti ammissibili: sono candidabili gli investimenti avviati dal 01° gennaio 2024 e completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- beni agevolabili:
- beni strumentali materiali e/o immateriali 4.0 (All. A e B della L. 232/2016);
- impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- formazione del personale per l’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
- aliquote di agevolazione: dal 35% al 45% che, in alcuni casi ben precisi, può arrivare al 63% su alcuni beni.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La legge di bilancio 2025 – L. 207/2024 – all’art. 1 con i commi da 427 a 429, introduce le seguenti modifiche:
- ampliamento dei soggetti ammissibili
Il credito d’imposta, in alternativa alle imprese, può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
- opzione per le società di leasing operativo
Per le società di leasing operativo il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante oppure, in alternativa, del locatario.
- aumento delle aliquote di agevolazione per i moduli fotovoltaici
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:
a. prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
La novità consiste nell’aumento della base imponibile su cui applicare l’aliquota di agevolazione: nel caso a. sarà del 130%, nel caso b. sarà del 140% mentre nel caso c. sarà del 150% del loro costo.
- aumento dell’aliquota per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
Per gli investimenti compresi in questa fascia di importo, le aliquote vengono aumentate portandole alle percentuali massime previste per gli investimenti di minore dimensione:
- semplificazione nei metodi di calcolo del risparmio energetico
Il risparmio energetico complessivo della struttura produttiva oppure dei processi interessanti dall’investimento, viene “automaticamente” quantificato rispettivamente nella misura del 3% e del 5%, al ricorrere di tutte queste condizioni:
1. risparmio energetico conseguito tramite investimenti nei beni di cui all’Allegato A della L. 232/2016 – beni materiali 4.0;
2. tali investimenti devono essere caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore oppure di prassi;
3. i beni 4.0 devono andare a sostituire beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.
Inoltre è stata introdotta un’altra casistica in cui si ipotizza il raggiungimento “automatico” del risparmio energetico. Nel caso in cui i progetti di innovazione vengano realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto E.P.C. (Energy Performance Contract), all’interno del quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della riduzione dei consumi pari almeno al 3% (in caso di struttura produttiva) o al 5% (in caso di processo), il risparmio si considera “automaticamente” conseguito.
ATTENZIONE: “automaticamente conseguito” non significa che non debba essere realmente conseguito. L’automatismo viene introdotto con la sola finalità di rendere il processo più snello ma il conseguimento del risparmio energetico dovrà essere in ogni caso realmente conseguito.
- introdotta la cumulabilità con altri incentivi
In particolare si prevede che il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con:
-
- credito d’Imposta ZES UNICA (art. 16 e 16-bis del D.L. 124/2023);
- credito Zona Logistica Semplificata (art. 13 del D.L. 60/2024);
- ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea.
Le restanti caratteristiche dell’agevolazione restano immutate, così come determinate dall’art. 38 del D.L. 19/2024 e dal D.M. 24 luglio 2024. Per rivedere la sintesi della normativa è possibile consultare i seguenti articoli: qui e qui.
Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni e supporto alla predisposizione delle richieste di agevolazione. Per info chiamare allo 0975 35 44 66 oppure tramite e-mail a critone@genusweb.it e costantino@genusweb.it